Art. 78. (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli 1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L). 2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L). 3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).