Art. 78. (L)
        Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
  1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
qualsiasi   scopo,   di  qualunque  genere  di  stampati  imitanti  o
simulanti,  in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.
(L).
  2.   Le   contravvenzioni   sono  punite  con  l'ammenda  comminata
dall'articolo 142  del  testo  unico  28 aprile  1910,  n. 204, sugli
istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
  3.  Gli  stampati  e i materiali relativi, a chiunque appartengano,
devono essere confiscati e distrutti. (L).