Art. 79. (L)
               Decorrenza dei termini di prescrizione
  1.  I  termini  di  prescrizione  indicati nel presente testo unico
decorrono,  per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro
dal  1° gennaio  1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449,  mentre  per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di
entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che
ha  integrato  l'articolo  2948  del  codice civile, purche', a norma
delle  leggi  anteriori,  non  rimanga a decorrere un termine minore.
(L).