Art. 8. (L)
                    Pagamenti di debito pubblico
  1.  Le  leggi  annuali di approvazione del bilancio provvedono alle
assegnazioni  per  i  pagamenti  di  debito  pubblico  per interessi,
eventuali premi e rimborsi. (L).
  2.  I  pagamenti  di  debito pubblico non sono ridotti, ritardati o
assoggettati  ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica
necessita'. (L).
  3.  Il  controllo  successivo  da parte della Corte dei conti delle
contabilita'  ordinarie  e  straordinarie  relative  ai  pagamenti di
debito  pubblico  e'  eseguito  sugli  elaborati contabili presentati
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).