Art. 81. (L)
                            Giurisdizione
  1.  Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato,
o  le  leggi  relative  ad  essi  o  comunque sul debito pubblico, la
giurisdizione  esclusiva  e'  esercitata dal tribunale amministrativo
regionale  in  primo  grado,  e  dal  Consiglio  di Stato in grado di
appello. (L).