Art. 82. (L)
                        Abrogazioni di norme
  1.  Con  l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati
l'articolo  1,  gli  articoli dal  4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33
al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68,
l'articolo  70,  l'articolo  72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79,
l'articolo  81,  gli  articoli  83  e  84,  dall'articolo  86 all'88,
dall'articolo 90  al  95  del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio  1963,  n.  1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993,
cosi'   come  modificato  dall'articolo 3  del  decreto  ministeriale
5 gennaio 1995.