Art. 10. (L)
      Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
                            ridenominati

  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla
lira   e   alle  altre  valute  aderenti,  presenti  negli  strumenti
finanziari  non  ridenominati  durante  il  periodo  transitorio,  si
intendono  riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre
decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione
del  servizio  finanziario,  del  trasferimento  dei  titoli  e della
rendicontazione  -  in  una quantita' convenzionale corrispondente al
valore  nominale  originario,  nel  rispetto  del  piano di rimborso.
L'arrotondamento  al  centesimo  di  euro  deve  essere  applicato al
momento della determinazione del corrispettivo. (L).