Art. 12. (L)
    Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario

  1.  Il  trasferimento  degli  strumenti  finanziari  soggetti  alla
disciplina  del  presente  Titolo  e l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua
i  requisiti  che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i
soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
  2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,  la societa' di
gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di
conti  destinati  a registrare i movimenti degli strumenti finanziari
disposti tramite lo stesso. (L).
  3.  L'intermediario  registra,  per  ogni  titolare  del conto, gli
strumenti  finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il
trasferimento,  gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo
15,  disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti
e   separati  anche  rispetto  agli  eventuali  conti  di  pertinenza
dell'intermediario stesso. (L).
 
          Nota all'art. 12:
              -  Nelle  note  all'art.  2  e' riportato l'oggetto del
          decreto legislativo n. 58 del 1998.