Art. 13. (L)
                     Compiti dell'intermediario

  1. L'intermediario:
    a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti  agli  strumenti  finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia
conferito il relativo mandato;
    b)  rilascia,  a  richiesta  dell'interessato, certificazione non
trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari. (L).
  2.  Le  certificazioni  rilasciate dall'intermediario devono essere
accettate  in  deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il
deposito di titoli. (L).