Art. 14. (L)
                   Diritti del titolare del conto

  1.   Effettuata   la   registrazione,  il  titolare  del  conto  e'
legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli
strumenti  finanziari  in  esso  registrati,  secondo  la  disciplina
propria  di  ciascuno  di  essi,  e  puo' disporne in conformita' con
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
  2.  Colui  il  quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base  a  titolo  idoneo  e in buona fede, non e' soggetto a pretese o
azioni da parte di precedenti titolari. (L).