Art. 15. (L)
                       Costituzione di vincoli

  1.   I   vincoli   di   ogni  genere,  sugli  strumenti  finanziari
disciplinati  dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
  2.  Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la
costituzione  di  vincoli  sull'insieme degli strumenti finanziari in
essi   registrati;   in  tal  caso  l'intermediario  e'  responsabile
dell'osservanza  delle  istruzioni  ricevute all'atto di costituzione
del  vincolo  in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore
del  vincolo  ed  all'esercizio  dei  diritti relativi agli strumenti
finanziari. (L).