Art. 2. (L-R)
                             Definizioni

  1. Nel presente decreto si intendono per:
    a)   strumenti  finanziari:  gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria;
    b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
    d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
    e)  Capo  del  debito  pubblico:  Dirigente  generale  capo della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
    f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
    g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
    h)  debito  pubblico  estero:  titoli  emessi  in valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
    i)  Fondo:  conto  detenuto presso la Banca d'Italia e denominato
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
    l)   Conto   "disponibilita'   del  Tesoro  per  il  servizio  di
tesoreria";
    m)  titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a  breve,  medio  e  lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  riconosciuti  come  debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    n)  titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di  diritti  su strumenti
finanziari;
   o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
    p)  intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso
la  societa'  di  gestione  accentrata  e  tramite  i  quali  possono
esercitarsi  i  diritti  patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
    q)  ridenominazione:  rideterminazione  in  euro dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
    r)  societa'  di  gestione  accentrata:  le  societa' di gestione
aventi  sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono
in  via  prevalente  o  esclusiva  servizi  di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
    s)  societa'  gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di
Stato - M.T.S. - S.p.a.;
    t)  capitale  sociale:  l'ammontare  del  capitale  sociale della
societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
    u)  sistemi:  i  sistemi  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari;
    v)   separazione   cedolare:   operazione  di  separazione  della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
    z)  mantello:  il  valore  di  rimborso  del titolo privato delle
componenti cedolari;
    aa)  ricostituzione  del  titolo: l'operazione di riunione con il
mantello  delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
    bb)  valute  aderenti:  valute  degli  Stati  aderenti all'Unione
economica e monetaria (L-R).
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2, lettere b) e d),
          dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
              "2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) (Omissis);
                b) le  obbligazioni,  i  titoli  di Stato e gli altri
          titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
                c) (Omissis);
                d) i   titoli   normalmente   negoziati  sul  mercato
          monetario;
                e)-j) (Omissis).".
              -  Il  testo  del  comma  12  dell'art.  2  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "12.  I  mutui  e i prestiti della Ferrovie dello Stato
          S.p.a.,   in  essere  alla  data  della  trasformazione  in
          societa'   per   azioni,  nonche'  quelli  contratti  e  da
          contrarre,  anche  successivamente  alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, sulla base ed entro i limiti
          autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono
          l'onere  di  ammortamento a totale carico dello Stato, sono
          da  intendersi  a tutti gli effetti debito dello Stato. Con
          decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
          per  l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui
          da contrarre.".