Art. 20. (L)
                         Pagamento di valori

  1.  Il  pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle
operazioni  di  debito  pubblico  viene  eseguito  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  contro  quietanza degli ordini
relativi  e  previo  ritiro  dell'apposita  ricevuta,  se rilasciata,
ovvero  su  richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento,
per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda
di credito. (L).