Art. 21. (L)
             Prescrizione degli interessi e del capitale

  1.  Le  rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni
dalla  scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica
qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
  2.  E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non
reclamato  nel  corso  dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
(L).