Art. 26. (R)
      Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata

  1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli
di  Stato  e'  regolato  da  una  convenzione  che  in ogni caso deve
prevedere:
    a)   le  modalita'  di  verifica  dei  saldi  dei  conti  di  cui
all'articolo 27;
    b) la durata e le modalita' di rinnovo;
    c) le cause, le modalita' e i termini di recesso;
    d)  le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma
2;
    e)le  modalita'  e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle  informazioni  relative  alle  movimentazioni giornaliere delle
consistenze dei titoli di Stato accentrati;
    f)  le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle  informazioni  relative ai pagamenti da effettuare per i valori
in scadenza;
    g)  le  modalita'  e  i  termini  di informazione al pubblico dei
valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
    h)  le  modalita'  per  la  cancellazione  dei  titoli oggetto di
riacquisto  a  valere  sulle  disponibilita' del Fondo e i termini di
informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
  2.  A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli
adempimenti  svolti  dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei
titoli  di  Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata
dei titoli di Stato. (R).
  3.  La  Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria
relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).