Art. 26. (R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata 1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato e' regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere: a) le modalita' di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27; b) la durata e le modalita' di rinnovo; c) le cause, le modalita' e i termini di recesso; d) le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2; e)le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati; f) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza; g) le modalita' e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare; h) le modalita' per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilita' del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R). 2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R). 3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).