Art. 27. (R)
                        Quadratura dei conti

  1.  La  societa'  di  gestione  accentrata  dei titoli di Stato, al
termine  delle  elaborazioni  di  tutte  le  operazioni effettuate in
ciascuna  giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel
sistema,   verifica   che   la   somma  dei  saldi  dei  conti  degli
intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la
gestione  degli  strumenti finanziari di proprieta' della societa' di
gestione  medesima,  coincida  con  il  capitale  dematerializzato in
circolazione  di  ciascuna  emissione, tenendo eventualmente conto di
acquisti sul mercato. (R).
  2.  La  societa'  di gestione accentrata dei titoli di Stato invia,
periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di
ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la
verifica  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  per le
emissioni  completamente  dematerializzate.  Le  eventuali differenze
riscontrate  sono  comunicate  dal  Tesoro,  d'intesa  con  la  Banca
d'Italia,  alla  societa'  di gestione accentrata dei titoli di Stato
che  provvede  tempestivamente  ai  riscontri  di  competenza  e alle
opportune rettifiche. (R).
  3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa
affidato  e  fermo  restando l'ammontare del compenso corrisposto dal
Tesoro  per  tale  servizio  in applicazione della convenzione del 17
gennaio   1992,  provvede  al  tempestivo  pagamento  dei  valori  in
scadenza,  previa  verifica delle informazioni inviate dalla societa'
di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26.
La  Banca  d'Italia  informa  il  Tesoro  delle  eventuali differenze
riscontrate.  Rimane  confermato  l'obbligo della rendicontazione dei
pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
  4.  La  quadratura  di  cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato
oggetto  delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione
ai  sensi  dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa'
di  gestione  accentrata  dei  titoli  di  Stato  esclusivamente  nei
confronti degli intermediari. (R).