Art. 28. (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali 1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R). 2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R). 3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).