Art. 28. (R)
      Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
                           internazionali

  1.  Sono  ammesse  alla  quotazione ufficiale tutte le categorie di
titoli  di  Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito
decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni
o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
  2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale
per  le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  a seguito di comunicazione
dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro
contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale
comunicazione  si  ritiene  eseguita  mediante trasmissione anche via
fax, del decreto medesimo. (R).
  3.  La  quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta
ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).