Art. 3. (L)
                              Emissione

  1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in
ogni  anno  finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
    a)  di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno
od  estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,  l'importo minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica  e  modalita',  ivi  compresa la facolta' di stipulare
convenzioni  con  la  Banca  d'Italia,  con  le  societa' di gestione
accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani
ed  esteri,  nonche'  il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
    b)   di   disporre,   per  promuovere  l'efficienza  dei  mercati
finanziari,  l'emissione  temporanea  di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in  uso  nei  mercati;  tali  operazioni,  in considerazione del loro
carattere  transitorio,  non  modificano  la consistenza dei relativi
prestiti  e  danno  luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria;   i   conseguenti   effetti  finanziari  vengono  imputati
all'entrata  del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito  fluttuante.  Con  le stesse modalita' si provvede sul mercato
interbancario  ad  operazioni  di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
    c)  di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del debito
pubblico  interno  ed  estero,  al  rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
  2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo'  derogare  alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.