Art. 31. (R) Regolamento del mercato 1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive societa' di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso: a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche al-l'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operativita'; b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti; c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali; d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi; e) i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998; f) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni; g) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate. (R). 2. I regolamenti di cui al comma 1 e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformita' al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R). 3. Per la pubblicita' dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). 2. La CONSOB determina con regolamento: a) il capitale minimo delle societa' di gestione; b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB. 4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 3. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5. 8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'art. 14, comma 6. 9. Alle societa' di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165. 10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.». - Il testo del comma 3 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente: «3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.».