Art. 31. (R)
                       Regolamento del mercato

  1.  L'organizzazione  e  la  gestione  dei mercati all'ingrosso dei
titoli  di  Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti
deliberati  dall'assemblea  ordinaria  delle  rispettive  societa' di
gestione;   i   regolamenti   possono   attribuire  al  Consiglio  di
amministrazione  il  potere  di  dettare disposizioni d'attuazione. I
regolamenti disciplinano in ogni caso:
    a)  le  condizioni  e  le modalita' di ammissione degli operatori
alle    negoziazioni,    con   riferimento   anche   al-l'adeguatezza
patrimoniale e ai livelli di operativita';
    b)  le  condizioni  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
negoziazioni  anche  con  riferimento  alle  modalita' tecniche ed al
numero   minimo  di  partecipanti  e  gli  eventuali  obblighi  degli
operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori
inadempienti;
    c)    le    caratteristiche    organizzative,    i   livelli   di
patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
    d)  gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare
in  via  continuativa  offerte  di  acquisto  e di vendita di titoli,
differenziati  per  caratteristiche, mantenere condizioni competitive
di prezzo e svolgere scambi significativi;
    e)  i  titoli  e  i  contratti  ammessi, nonche' i criteri per la
determinazione  dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno
essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
    f) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione
dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
    g)  le  modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi,  nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di
prezzi e quantita' negoziate. (R).
  2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 e le eventuali successive
modificazioni  ai  medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal
Ministro,  sentita  la  Banca  d'Italia e la CONSOB, verificandone la
conformita'  al  presente  capo e alla disciplina comunitaria nonche'
l'idoneita'  ad  assicurare  l'efficienza  complessiva  del  mercato,
un'adeguata  e  corretta  informativa  e l'ordinato svolgimento degli
scambi. (R).
  3.   Per  la  pubblicita'  dei  regolamenti  vengono  osservate  le
disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3,
del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
 
          Note all'art. 31:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo n. 58 del 1998:
              «Art.    61   (Mercati   regolamentati   di   strumenti
          finanziari).  - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione
          di   mercati   regolamentati  di  strumenti  finanziari  ha
          carattere  di  impresa  ed  e'  esercitata  da societa' per
          azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione).
              2. La CONSOB determina con regolamento:
                a) il capitale minimo delle societa' di gestione;
                b) le  attivita'  connesse  e strumentali a quelle di
          organizzazione  e  gestione  dei mercati che possono essere
          svolte dalle societa' di gestione.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, sentita la CONSOB, determina con
          regolamento  i requisiti di onorabilita' e professionalita'
          dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
          direzione  e  controllo  nelle  societa'  di  gestione.  Si
          applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza
          e' pronunciata dalla CONSOB.
              4.  Il  regolamento  previsto dal comma 3 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 3.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, sentita la CONSOB, determina con
          regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
          capitale,  individuando  la soglia partecipativa a tal fine
          rilevante.
              6.  Gli  acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle
          societa'    di    gestione,   effettuati   direttamente   o
          indirettamente,   anche   per   il   tramite   di  societa'
          controllate,   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
          persona,  devono  essere comunicati dal soggetto acquirente
          entro  ventiquattro  ore  alla  CONSOB  e  alla societa' di
          gestione   unitamente  alla  documentazione  attestante  il
          possesso   da   parte   degli   acquirenti   dei  requisiti
          individuati ai sensi del comma 5.
              7.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente  alle  azioni  eccedenti  la soglia individuata ai
          sensi del comma 5.
              8.  In  caso  di  inosservanza del divieto previsto dal
          comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
          essere   proposta  anche  dalla  CONSOB  entro  il  termine
          previsto dall'art. 14, comma 6.
              9.   Alle   societa'   di   gestione  si  applicano  le
          disposizioni  della  parte IV, titolo III, capo II, sezione
          VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
              10.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  sentite  la Banca d'Italia e la
          CONSOB,  individua  le  caratteristiche  delle negoziazioni
          all'ingrosso    di    strumenti    finanziari    ai    fini
          dell'applicazione    delle    disposizioni   del   presente
          decreto.».
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  62  del decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente:
              «3.  La  CONSOB  detta  disposizioni  per assicurare la
          pubblicita' del regolamento del mercato.».