Art. 32. (R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5, del decreto legislativo n. 58/1998; b) il regolamento e' stato approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del presente testo unico. (R). 2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R). 3. Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata della Banca d'Italia. (R). 4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R). 5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58 del 1998, e' riportato in nota all'art. 31. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 14 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non puo' essere esercitato. 5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.». - Il testo del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente: «2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.».