Art. 32. (R)
     Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

  1.  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza  della societa' di gestione, il Tesoro, sentite la Banca
d'Italia  e  la  CONSOB  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
    a)  la  societa'  di  gestione  dimostra di possedere i requisiti
previsti   dall'articolo  61,  commi  2,  3,  4,  e  5,  del  decreto
legislativo n. 58/1998;
    b)  il  regolamento e' stato approvato ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del presente testo unico. (R).
  2.  Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa'
di  gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti
e,  dalla  data  di  ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo
termine di 30 giorni. (R).
  3.  Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo  di  cui all'articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo
n.  58/1998,  determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata
dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla
conoscenza  del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza
e' pronunciata della Banca d'Italia. (R).
  4.  Le  comunicazioni  di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto
legislativo  n.  58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca
d'Italia.  Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo
n.  58/1998;  in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma
5,  del  decreto  legislativo  medesimo.  L'impugnazione  puo' essere
proposta  anche  dalla  Banca  d'Italia  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
  5.  La  CONSOB  iscrive  i  mercati  autorizzati nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando
l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
 
          Note all'art. 32:
              -  Il  testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58
          del 1998, e' riportato in nota all'art. 31.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 58 del 1998:
              «Art. 14 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
          capitale).  -  1.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  con regolamento adottato
          sentite   la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  determina  i
          requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al capitale
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle
          SICAV.
              2.  Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          stabilisce  la  quota  percentuale  del  capitale  che deve
          essere  posseduta  per  l'applicazione  del comma 1. Per le
          SICAV  si  fa  riferimento alle sole azioni nominative e il
          regolamento   stabilisce   le   ipotesi  in  cui,  al  fine
          dell'attribuzione  del  diritto  di  voto, tali azioni sono
          considerate  come  azioni  al  portatore, con riguardo alla
          data di acquisto.
              3.  Ai  fini del comma 2 si considerano anche le azioni
          possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
          societa'  fiduciarie  o  per  interposta persona, nonche' i
          casi  in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a un
          soggetto  diverso  dal socio o esistono accordi concernenti
          l'esercizio dei diritti di voto.
              4.  In  assenza  dei  requisiti,  il  diritto  di  voto
          inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi
          del comma 2 non puo' essere esercitato.
              5.   In   caso   di   inosservanza   del  comma  4,  la
          deliberazione  assembleare e' impugnabile a norma dell'art.
          2377  del  codice  civile  se,  senza il voto di coloro che
          avrebbero  dovuto  astenersi,  non  si sarebbe raggiunta la
          necessaria  maggioranza.  Le  azioni  per le quali non puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione dell'assemblea.
              6.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche dalla
          Banca  d'Italia  o  dalla  CONSOB entro sei mesi dalla data
          della   deliberazione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  a
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  entro  sei mesi
          dall'iscrizione.».
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  63  del decreto
          legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente:
              «2.  La  CONSOB  iscrive  i mercati regolamentati in un
          elenco,    curando    l'adempimento    delle   disposizioni
          comunitarie  in  materia,  e  approva  le modificazioni del
          regolamento del mercato.».