Art. 33. (R) Specialisti in titoli di Stato 1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato "elenco degli specialisti in titoli di Stato" (gli "specialisti"), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R). 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni: a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno euro 38.734.267,43; b) svolgimento di un'attivita' nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuita' dell'attivita' svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle quantita' scambiate; c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali; d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verra' calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R). 3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che: a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati; b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione. Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R). 4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R). 5. Il Tesoro sottopone a verifica ogni due anni l'elenco degli "specialisti" di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli "specialisti", l'esclusione di uno di essi puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R). 6. Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita' svolta. La societa' di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).
Nota all'art. 33: - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: «Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.».