Art. 33. (R)
                   Specialisti in titoli di Stato

  1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro,
in   relazione  alle  esigenze  connesse  alla  gestione  del  debito
pubblico,  iscrive,  in  un  apposito elenco denominato "elenco degli
specialisti  in  titoli  di Stato" (gli "specialisti"), gli operatori
principali  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,  lettera d), che ne
facciano  domanda  e  che siano in possesso dei requisiti indicati al
comma seguente. (R).
  2.  L'iscrizione  nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle
seguenti condizioni:
    a)  possesso  di  un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno
euro 38.734.267,43;
    b)  svolgimento  di un'attivita' nei diversi comparti del mercato
secondario   coerente  con  gli  obiettivi  di  gestione  del  debito
pubblico,  con  particolare  riguardo alla continuita' dell'attivita'
svolta,  al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle
quantita' scambiate;
    c)   possesso   di   una   struttura   organizzativa  idonea,  in
particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso
gli investitori finali;
    d)  aggiudicazione,  su base annua, anche a livello di gruppo, di
una  quota  pari  ad  almeno  il  tre per cento del totale dei titoli
emessi  nelle  aste  sul  mercato  primario  dei  titoli di Stato. La
suddetta  quota  verra'  calcolata  tenendo  conto  delle  differenti
caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R).
  3.  Si  considerano  appartenenti  al  gruppo  del  soggetto che ha
richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:
    a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
    b)  sono  controllati  dallo  stesso  soggetto  che  controlla il
    soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
  Ai fini  dell'individuazione  del  rapporto di controllo si applica
    l'articolo  23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
    (R).
  4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco
    di  cui  al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di
    cui   al  comma  2  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  di
    presentazione  della  domanda.  La  verifica  dei requisiti viene
    effettuata dal Tesoro. (R).
  5. Il  Tesoro  sottopone  a  verifica  ogni due anni l'elenco degli
    "specialisti" di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine
    per  la verifica dell'elenco degli "specialisti", l'esclusione di
    uno di essi puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di
    cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti
    che  contrastino  con  l'efficienza complessiva del mercato o con
    l'ordinato  svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi
    dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che
    sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R).
  6. Gli  operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta,
    al  Tesoro  e  alla  Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita'
    svolta.  La  societa' di gestione fornisce periodicamente e anche
    su  richiesta  al  Tesoro,  dati  e notizie relative ai contratti
    conclusi  e  all'attivita' svolta dai partecipanti al mercato. Il
    Tesoro   puo'  richiedere  alla  Banca  d'Italia  ulteriori  dati
    sull'attivita'  realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4.
    (R).
 
          Nota all'art. 33:
              -   Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle leggi in
          materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
              «Art.  23  (Nozione  di  controllo).  -  1. Ai fini del
          presente  capo il controllo sussiste, anche con riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
              2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                1)  esistenza  di un soggetto che, in base ad accordi
          con  altri  soci,  ha  il diritto di nominare o revocare la
          maggioranza  degli  amministratori  ovvero  dispone da solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
          la  nomina  o  la  revoca  della maggioranza dei membri del
          consiglio di amministrazione;
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire
          uno dei seguenti effetti:
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  d) l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi.».