Art. 34. (R) Societa' di gestione 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R). 2. La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente: «Art. 65 (Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la societa' di gestione). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento: a) le modalita' di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari; b) i termini e le modalita' con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato.».