Art. 34. (R)
                        Societa' di gestione

  1. La societa' di gestione:
    a)  predispone  le  strutture,  fornisce  i servizi del mercato e
    determina i corrispettivi ad essa dovuti;
    b)  adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
    mercato e verifica il rispetto del regolamento;
    c)  dispone  l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione  dei
    titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
    d)  comunica  al  Tesoro,  alla  Banca  d'Italia e alla CONSOB le
    violazioni  del regolamento del mercato, segnalando le iniziative
    assunte;
    e)  provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e
    dei  documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65
    del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
  2. La  societa'  di  gestione  provvede  agli altri compiti ad essa
    eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
 
          Nota all'art. 34:
              -  Il  testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 58
          del 1998 e' il seguente:
              «Art.  65  (Registrazione delle operazioni su strumenti
          finanziari  presso la societa' di gestione). - 1. La CONSOB
          stabilisce con regolamento:
                a) le   modalita'   di   registrazione  di  tutte  le
          operazioni compiute su strumenti finanziari;
                b) i  termini  e  le modalita' con cui i soggetti che
          prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti
          finanziari   ammessi   alla   negoziazione  su  un  mercato
          regolamentato  devono  comunicare  le  operazioni  eseguite
          fuori da tale mercato.».