Art. 35. (R) Vigilanza sui mercati 1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R). 2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' effettuare ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R). 3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. (R). 4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. (R). 5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza, con particolare riguardo all'operativita' degli operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R).