Art. 35. (R)
                        Vigilanza sui mercati

  1. La  Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di
    Stato  avendo  riguardo  all'efficienza complessiva del mercato e
    all'ordinato  svolgimento  delle  negoziazioni.  La  societa'  di
    gestione  fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai
    contratti  conclusi  e  all'attivita'  svolta dagli operatori sul
    mercato.  La  Banca  d'Italia  informa  tempestivamente il Tesoro
    dell'attivita'   di   vigilanza   svolta  e  delle  irregolarita'
    riscontrate. (R).
  2. La  Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  e  nei termini da essa
    stabiliti,   puo'   chiedere   alle   societa'   di  gestione  la
    comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti,
    nonche'  effettuare  ispezioni  presso  le  medesime  societa'  e
    richiedere  l'esibizione  di documenti e il compimento degli atti
    ritenuti necessari. (R).
  3. In  caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
    le  finalita'  indicate  al  comma  1, i provvedimenti necessari,
    anche sostituendosi alla societa' di gestione. (R).
  4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate
    nel  comma  1,  puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e
    notizie sull'attivita' svolta. (R).
  5. La  Banca  d'Italia  informa  tempestivamente  il  Tesoro  delle
    irregolarita'  riscontrate  nello svolgimento della sua attivita'
    di  vigilanza,  con  particolare  riguardo all'operativita' degli
    operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R).