Art. 36. (R)
                       Informativa alla CONSOB

  1. La  CONSOB  accerta  che  sui mercati all'ingrosso dei titoli di
    Stato  sia  assicurata  un'adeguata  e  corretta  informativa  ai
    partecipanti ed agli investitori. (R).
  2. La   CONSOB   puo'   chiedere   alle  societa'  di  gestione  la
    comunicazione  anche periodica di dati, notizie, atti e documenti
    necessari  allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La
    CONSOB  informa  tempestivamente  il  Tesoro  e la Banca d'Italia
    dell'attivita'   di   vigilanza   svolta  e  delle  irregolarita'
    riscontrate. (R).