Art. 37. (R)
                Vigilanza sulle societa' di gestione

  1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca
    d'Italia   che   a   tal  fine  si  avvale  dei  poteri  previsti
    dall'articolo 35, comma 1. (R).
  2. Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le
    modificazioni   statutarie   delle   societa'   di  gestione  non
    contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto
    legislativo  n.  58/1998.  Non si puo' dare corso al procedimento
    per  l'iscrizione  nel  registro delle imprese se non consti tale
    verifica. (R).
  3. La  Banca  d'Italia  vigila  affinche'  la  regolamentazione del
    mercato  sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle
    finalita'  indicate nell'articolo 35, com-ma 2 e che sia conforme
    a  quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi
    dell'articolo  61,  comma  2, del decreto legislativo n. 58/1998.
    (R).
  4. Il  Tesoro,  su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB,
    puo'   richiedere  alla  societa'  di  gestione  modifiche  della
    regolamentazione   del  mercato  stesso  idonee  a  eliminare  le
    disfunzioni  riscontrate  nell'attivita'  di  vigilanza di cui al
    comma 3. (R).
 
          Nota all'art. 37:
              -  Il  testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58
          del 1998 e' riportato in nota all'art. 31.