Art. 38. (R)
                    Compensazione e liquidazione

  1. Ciascun   soggetto   ammesso  alle  negoziazioni  deve  aderire,
    direttamente  o  attraverso  un  soggetto  a  cio'  abilitato, ai
    sistemi   che   consentano   la  compensazione,  liquidazione  ed
    esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).