Art. 39. (R) Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione 1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R). 2. Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R). 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R). 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R). 5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 36. (R). 6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R).
Note all'art. 39: - Si riporta il testo degli articoli 70, 72 e 75 del decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73. 4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4. 6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima Banca d'Italia. 7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.». «Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. 4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 5. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilita' da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. 6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato. 7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.». «Art. 75 (Adempimenti finali). - 1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1.». - Il Capo VI del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) reca disposizioni concernenti la liquidazione dell'attivo.