Art. 39. (R)
    Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
                        societa' di gestione

  1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
    nell'amministrazione  delle  societa'  di  gestione e comunque in
    ogni  caso  in  cui  lo richieda il perseguimento delle finalita'
    indicate  nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della
    Banca    d'Italia,   dispone   lo   scioglimento   degli   organi
    amministrativi  e  di  controllo  delle  societa'  di gestione. I
    poteri  dei  disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un
    commissario  nominato  con  il  medesimo  provvedimento,  che  li
    esercita,  sulla  base delle direttive e sotto il controllo della
    Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto
    non  previsto  dal  presente  comma si applicano gli articoli 70,
    commi  2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del
    decreto legislativo n. 385/1993. (R).
  2. Nel  caso  in  cui  le  irregolarita' di cui al comma 1 siano di
    eccezionale gravita' il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
    puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R).
  3. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione del provvedimento di
    revoca  dell'autorizzazione  gli  amministratori o il commissario
    convocano  l'assemblea  per  modificare  l'oggetto  sociale o per
    assumere  altre  iniziative  conseguenti  al provvedimento stesso
    ovvero  per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.
    Qualora  non  si  provveda  alla convocazione entro detto termine
    ovvero  l'assemblea  non deliberi entro tre mesi dalla data della
    comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta
    della   Banca  d'Italia,  puo'  disporre  lo  scioglimento  delle
    societa'  di  gestione  nominando  i liquidatori. Si applicano le
    disposizioni  sulla  liquidazione  delle  societa' per azioni, ad
    eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R).
  4. Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della
    Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari
    ad  assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo'
    disporre  il  trasferimento temporaneo della gestione del mercato
    ad   altra   societa',   previo   consenso  di  quest'ultima.  Il
    trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire
    anche  in  deroga  alle  norme  del Titolo II, Capo VI, del regio
    decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R).
  5. I  provvedimenti  previsti  dai  commi  1  e 2 sono adottati dal
    Tesoro,  su  proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per
    quanto previsto dall'articolo 36. (R).
  6. Le   iniziative   per  la  dichiarazione  di  fallimento  o  per
    l'ammissione   alle   procedure   di   concordato   preventivo  o
    amministrazione   controllata  e  i  relativi  provvedimenti  del
    tribunale  sono  comunicati  entro tre giorni alla Banca d'Italia
    dal cancelliere. (R).
 
          Note all'art. 39:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 70, 72 e 75 del
          decreto legislativo n. 385 del 1993:
              «Art.  70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro,
          su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto
          lo    scioglimento    degli    organi   con   funzioni   di
          amministrazione e di controllo delle banche quando:
                a) risultino            gravi           irregolarita'
          nell'amministrazione,   ovvero   gravi   violazioni   delle
          disposizioni  legislative,  amministrative o statutarie che
          regolano l'attivita' della banca;
                b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
                c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
          dagli    organi    amministrativi   ovvero   dall'assemblea
          straordinaria.
              2.  Le  funzioni  delle  assemblee e degli altri organi
          diversi  da  quelli  indicati  nel comma 1 sono sospese per
          effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
          salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
              3.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro e la proposta
          della   Banca   d'Italia  sono  comunicati  dai  commissari
          straordinari  agli  interessati, che ne facciano richiesta,
          non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.
              4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
          estratto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica
          italiana.
              5.  L'amministrazione  straordinaria dura un anno dalla
          data  di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
          che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
          d'Italia  ne  autorizzi  la  chiusura  anticipata.  In casi
          eccezionali  la  procedura  puo'  essere  prorogata, per un
          periodo   non   superiore  a  sei  mesi,  con  il  medesimo
          procedimento  indicato  nel comma 1; si applicano in quanto
          compatibili i commi 3 e 4.
              6.   La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  proroghe  non
          superiori  a due mesi del termine della procedura, anche se
          prorogato  ai  sensi  del  comma  5,  per  gli  adempimenti
          connessi  alla  chiusura della procedura quando le relative
          modalita'  di  esecuzione  siano state gia' approvate dalla
          medesima Banca d'Italia.
              7.  Alle  banche  non  si  applicano il titolo IV della
          legge  fallimentare  e l'art. 2409 del codice civile. Se vi
          e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
          dei  doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i
          soci  che  rappresentano il ventesimo del capitale sociale,
          ovvero  il  cinquantesimo  in  caso  di  banche  con azioni
          quotate  in  borsa,  possono  denunciare i fatti alla Banca
          d'Italia, che decide con provvedimento motivato.».
              «Art.   72   (Poteri   e   funzionamento  degli  organi
          straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni e i
          poteri  dei  disciolti  organi  amministrativi della banca.
          Essi  provvedono  ad  accertare  la situazione aziendale, a
          rimuovere  le  irregolarita'  e  a  promuovere le soluzioni
          utili   nell'interesse   dei   depositanti.  I  commissari,
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali.
              2.  Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
          funzioni  i disciolti organi di controllo e fornisce pareri
          ai  commissari  nei  casi previsti dalla presente sezione o
          dalle disposizioni della Banca d'Italia.
              3.  Le  funzioni degli organi straordinari hanno inizio
          con  l'insediamento  degli  stessi  ai  sensi dell'art. 73,
          commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
          organi subentranti.
              4.  La  Banca  d'Italia,  con  istruzioni  impartite ai
          commissari  e  ai membri del comitato di sorveglianza, puo'
          stabilire  speciali  cautele  e  limitazioni nella gestione
          della  banca.  I  componenti  gli  organi straordinari sono
          personalmente    responsabili    dell'inosservanza    delle
          prescrizioni   della   Banca   d'Italia;  queste  non  sono
          opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
              5.  L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i
          membri  dei disciolti organi amministrativi e di controllo,
          a  norma  dell'art.  2393  del  codice  civile,  spetta  ai
          commissari    straordinari,    sentito   il   comitato   di
          sorveglianza,  previa  autorizzazione della Banca d'Italia.
          Gli   organi   amministrativi   succeduti   ai   commissari
          proseguono  le azioni di responsabilita' da questi iniziate
          e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
              6.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della Banca
          d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi
          indicati  nell'art.  70,  comma  2.  L'ordine del giorno e'
          stabilito   in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non  e'
          modificabile dall'organo convocato.
              7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
          a  maggioranza  dei componenti in carica e i loro poteri di
          rappresentanza  sono  validamente  esercitati  con la firma
          congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
          conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
          o piu' commissari.
              8.  Il  comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
          dei  componenti  in  carica;  in caso di parita' prevale il
          voto del presidente.
              9.  Le azioni civili contro i commissari e i membri del
          comitato     di     sorveglianza    per    atti    compiuti
          nell'espletamento   dell'incarico   sono   promosse  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia.».
              «Art.  75  (Adempimenti  finali).  -  1.  I  commissari
          straordinari  e  il  comitato  di  sorveglianza, al termine
          delle    loro    funzioni,   redigono   separati   rapporti
          sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia.
          La    Banca    d'Italia    cura    che    della    chiusura
          dell'amministrazione   straordinaria   sia   data   notizia
          mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
              2.  La  chiusura  dell'esercizio  in  corso  all'inizio
          dell'amministrazione  straordinaria  e'  protratta  a  ogni
          effetto  di  legge  fino  al  termine  della  procedura.  I
          commissari  redigono  il  bilancio che viene presentato per
          l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
          chiusura  dell'amministrazione  straordinaria  e pubblicato
          nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
          redatto   dai   commissari  costituisce  un  unico  periodo
          d'imposta.  Entro  un  mese  dall'approvazione  della Banca
          d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
          dichiarazione  dei redditi relativa a detto periodo secondo
          le disposizioni tributarie vigenti.
              3.  I  commissari,  prima  della  cessazione delle loro
          funzioni,  provvedono perche' siano ricostituiti gli organi
          dell'amministrazione   ordinaria.  Gli  organi  subentranti
          prendono  in  consegna  l'azienda dai commissari secondo le
          modalita' previste dall'art. 73, comma 1.».
              -  Il  Capo VI del Titolo II del regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  267  (Disciplina  del fallimento, del concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione   coatta   amministrativa)  reca  disposizioni
          concernenti la liquidazione dell'attivo.