Art. 4. (L). Strumenti finanziari 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Nota all'art. 4: - Il titolo V del libro IV del codice civile disciplina i titoli di credito (capo I, disposizioni generali; capo II, titoli al portatore; capo III, titoli all'ordine; capo IV, titoli nominativi).