Art. 4. (L).
                        Strumenti finanziari

  1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli,
di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
 
          Nota all'art. 4:
              - Il titolo V del libro IV del codice civile disciplina
          i  titoli  di  credito (capo I, disposizioni generali; capo
          II,  titoli al portatore; capo III, titoli all'ordine; capo
          IV, titoli nominativi).