Art. 40. (R)
          Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

  1. Le  operazioni  di separazione cedolare di cui al presente testo
    unico  possono  avere  per  oggetto  solo titoli di Stato a tasso
    fisso  non  rimborsabili  anticipatamente,  depositati  presso il
    sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
  2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo'
    avere  per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di
    separazione cedolare. (R).
  3. Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 vengono effettuate dai
    soggetti  nei  confronti  dei  quali  non  si  applica  l'imposta
    sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
  4. Con  decreto  del  Tesoro vengono individuati i singoli prestiti
    per  i  quali  puo' essere effettuata l'operazione di separazione
    cedolare,  e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del
    capitale  nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e'
    effettuabile  nonche'  l'ammontare complessivo massimo dei titoli
    che puo' formarne oggetto. (R).