Art. 41. (R)
                     Modalita' delle operazioni

  1. Le  operazioni  di  separazione cedolare e di ricostituzione dei
    titoli  hanno  luogo  mediante annotazioni contabili su richiesta
    dei  soggetti  aderenti  al sistema di gestione centralizzata dei
    titoli di Stato. (R).
  2. Ciascuna  operazione di separazione cedolare e di ricostituzione
    e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).