Art. 41. (R) Modalita' delle operazioni 1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R). 2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).