Art. 44. (L) 
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 
 
  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo 
    per l'ammortamento dei titoli di  Stato.  Esso  ha  lo  scopo  di
    ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo  unico,
    la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L). 
  2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al 
    Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: 
    a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede; 
    b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
    c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate; 
    d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L). 
  3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al 
    conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione  del  Fondo.
    Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della 
    legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L). 
 
          Nota all'art. 44:
              -  La  legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  Amministrazioni  dello
          Stato.».