Art. 46. (L) Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato 1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo: a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi; b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L). 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L). 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L). 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).
Nota all'art. 46: - Il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 (Approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e' il seguente: «Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societa'.».