Art. 46. (L)
       Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato


1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
    a)  per  il  caso  previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per
    l'equivalente  riduzione della consistenza dei titoli di Stato in
    circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
    b)  con  riferimenti  alle  lettere  b),  c),  d),  e),  f), e g)
    dell'articolo  45,  nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato,  o nel
    rimborso  dei  titoli  che  vengono  a scadere a decorrere dal 1°
    gennaio  1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie
    possedute  da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista,
    ai fini della loro dismissione. (L).
  2. Le  operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
    il   tramite   della  Banca  d'Italia  o  di  altri  intermediari
    abilitati.  Dette  operazioni  sono  esenti  dalla  tassa  di cui
    all'articolo  1  del  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e
    successive modificazioni. (L).
  3. Sulle   giacenze   del   Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
    semestralmente  un  tasso  di  interesse  pari a quello medio dei
    buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
  4. Al  Fondo  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5,
    comma 6. (L).
 
          Nota all'art. 46:
              -  Il  testo  dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre
          1923,  n.  3278  (Approvazione  della legge delle tasse sui
          contratti  di Borsa), come modificato, da ultimo, dall'art.
          1  del  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e' il
          seguente:
              «Art.  1.  -  I contratti di borsa sono soggetti ad una
          tassa  speciale  che  si applica nei modi e nelle misure in
          seguito determinati.
              Nella   denominazione  dei  contratti  di  borsa,  agli
          effetti della tassa, si intendono compresi:
                a) i  contratti,  siano  fatti in borsa o anche fuori
          borsa,  tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio
          o  di  riporto,  ed  ogni altro contratto conforme agli usi
          commerciali,  di  cui  formino  oggetto  i titoli di debito
          dello  Stato,  delle province, dei comuni e di enti morali;
          le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle
          degli   istituti   di  credito  fondiario,  e  in  generale
          qualunque  titolo  di  analoga  natura,  sia nazionale, sia
          estero, siano o no quotati in borsa;
                b) le  compre-vendite a termine di valori in moneta o
          verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
                c) le  compre-vendite, a termine, di derrate e merci,
          stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori,
          purche'  in  questo  caso vi sia l'intervento di uno o piu'
          mediatori   iscritti.  Non  sono  comprese  nella  presente
          disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
              La  tassa  si  applica  anche  ai  contratti  a  titolo
          oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del  secondo comma, nonche' le quote di
          partecipazione  in societa' di ogni tipo, conclusi per atto
          pubblico  o  scrittura privata o comunque in altro modo non
          conforme  agli  usi  di  borsa,  esclusi quelli soggetti ad
          imposta  di  registro  in  misura  proporzionale  e  quelli
          riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa'
          od  enti,  tra  i  quali esista un rapporto di controllo ai
          sensi  dell'art.  2359,  primo  comma,  numeri 1) e 3), del
          codice  civile,  o  fra societa' controllate direttamente o
          indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un
          medesimo  soggetto.  Le  quote  di  partecipazione  in enti
          aventi  per  oggetto  esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita'   commerciali   sono   assimilate   a  quelle  di
          partecipazione in societa'.».