Art. 47. (L)
              Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

  1. I  titoli  di  Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
    possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione
    della consistenza del debito. (L).
  2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
    Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).