Art. 48. (R) 
                         Utilizzi del Fondo 
 
  1. L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto 
    con l'emissione di atti e provvedimenti  del  Direttore  generale
    del Tesoro o, per delega, del Capo del  debito  pubblico  per  le
    seguenti finalita': 
    a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; 
    b) rimborso di titoli di Stato in scadenza; 
    c) acquisto di  partecipazioni  azionarie  detenute  da  societa'
    delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della  loro
    dismissione. (R). 
  2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 
    possono essere effettuate secondo le seguenti modalita': 
    a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro,
    o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca  d'Italia
    o ad altri intermediari, individuati, per  i  titoli  emessi  sul
    mercato interno, tra gli specialisti in titoli di  Stato  di  cui
    all'articolo   33,   con   l'indicazione   del   prezzo   massimo
    accoglibile; 
    b) tramite asta competitiva riservata agli operatori  specialisti
    in titoli di Stato di cui alla lettera a), che  intervengono  per
    conto proprio e della clientela. (R). 
  3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo delle 
    operazioni di acquisto di cui al comma  precedente.  Il  suddetto
    costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri
    accessori all'acquisto  e  gli  eventuali  dietimi  di  interessi
    maturati sulla cedola in corso di godimento. (R). 
  4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti 
    fra  il  Ministero,  la  Banca  d'Italia  e,  eventualmente,  gli
    intermediari incaricati. (R). 
  5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore 
    generale del Tesoro o, per delega, il Capo  del  debito  pubblico
    comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la
    specie dei titoli di Stato che intende  rimborsare  o  acquistare
    con  l'utilizzo  del  Fondo  e  autorizza  la  Banca  d'Italia  a
    prelevare   dal   Fondo   medesimo   la   somma    corrispondente
    all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R). 
  6. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), si autorizza, di 
    volta in volta, la Banca d'Italia a  prelevare  dal  Fondo  e  ad
    effettuare i versamenti delle somme corrispondenti  all'ammontare
    dei costi delle relative operazioni. (R).