Art. 53. (R)
                    Modalita' di ridenominazione

  1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1°
    gennaio  1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di
    conversione,  il  valore  in  euro  del  taglio minimo di ciascun
    prestito  e  moltiplicando  il risultato ottenuto, arrotondato al
    secondo  decimale  per  difetto  o  per eccesso a seconda che sia
    inferiore  o  non  inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli
    minimi di cui e' composto il prestito. (R).
  2. Ai  fini  della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo
    dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo
    sottoscrivibile in asta. (R).
  3. Per  i  titoli  emessi  e  assegnati  a  fronte del rimborso dei
    crediti  d'imposta  o  per  il  ripiano di posizioni debitorie il
    taglio   minimo  e'  quello  previsto  dal  relativo  decreto  di
    emissione. (R).
  4. Il  taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello
    Stato  S.p.a.  di  ammontare  pari a 1.500 miliardi di lire (euro
    774.685,349  ) (codice titolo 26808) e' da intendersi pari a lire
    cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
  5. La   ridenominazione  dei  titoli  risultanti  delle  operazioni
    "separazione  cedolare"  di  cui  all'articolo  40 avviene con le
    modalita'  di  cui  al  comma  1.  I tagli minimi degli strumenti
    finanziari  originati  dalla  negoziazione  separata  di cedole e
    quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire
    1.250.000 (euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
  6. I  titoli  ridenominati  sono costituiti da strumenti finanziari
    del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).