Art. 54. (R)
      Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati

  1. Fino  al  31  dicembre  2001,  i  pagamenti connessi al servizio
    finanziario  sui  prestiti  ridenominati  in  euro da regolare in
    contanti,  sono  effettuati  al controvalore in lire dell'importo
    calcolato in euro. (R).
  2. Per  effetto  della  ridenominazione  di  cui  al presente testo
    unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei
    titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro
    a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
  3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in
    euro  viene  effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o
    variabile,  di  ciascun  prestito  al valore nominale unitario in
    euro   di   ciascun  prestito  ridenominato  e  moltiplicando  il
    risultato  ottenuto,  comprensivo  di  tutte  le  cifre  decimali
    significative,  per  il  numero  di  volte  in  cui  detto valore
    nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in
    euro del prestito medesimo. (R).
  4. I  tassi  cedolari  dei  titoli ridenominati espressi in termini
    percentuali  devono  utilizzare  un  numero di cifre decimali non
    inferiore   a   sei.  Il  relativo  calcolo  degli  interessi  e'
    effettuato  applicando detti tassi cedolari al valore unitario in
    euro  (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne
    consegue,   comprensivo  di  un  numero  di  cifre  decimali  non
    inferiore  a  dieci,  e'  moltiplicato per il valore nominale dei
    titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento.
    (R).
  5. Gli  intermediari  assicurano  alla clientela la possibilita' di
    vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro,
    necessari  a  conseguire  l'importo  minimo  di  negoziazione dei
    titoli  di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa'
    di  gestione  dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre
    alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o
    di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui
    mercati  regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale
    giorno  non  si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della
    negoziazione   di  cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento
    all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).