Art. 56. (R)
 Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
   milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti

  1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al
    prezzo   ufficiale   registrato   sul  mercato  telematico  delle
    obbligazioni  (M.O.T.)  del  26  novembre 1998 e comunicato dalla
    Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti
    a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire
    cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
  2. Con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1 si provvede altresi' al
    rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque
    milioni  di  lire  (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi
    comunque  intestati  e  vincolati  di  importo superiore a cinque
    milioni  di  lire  (euro  2.582,28).  In tal caso l'intermediario
    provvede   ad   iscrivere   il   relativo   ammontare   nominale,
    originariamente  pari  a  lire  cinque  milioni (euro 2.582,28) o
    multipli  di  tale  cifra,  sul  deposito  accentrato  presso  la
    societa'  di  gestione e a registrare sulle proprie scritture gli
    eventuali vincoli. (R).
  3. I  titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo
    cauzionale,   sono   rimborsati   dalle   sezioni   di  tesoreria
    provinciale   dello   Stato  previo  accertamento  dell'identita'
    dell'esibitore,  senza  ulteriore  documentazione o formalita'. I
    titoli  medesimi,  qualora  sottoposti a vincolo cauzionale, sono
    rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).
  4. I  titoli  da  emettere  in applicazione di norme vigenti per il
    rimborso  dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina
    del presente testo unico. (R).