Art. 57. (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) 1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R). 2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L). 3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante: a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; b) scrittura privata con firma autenticata da notaio; c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L). 4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R). 5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero. (L). 6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).