Art. 57. (L-R) 
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque  milioni  di
                        lire (euro 2.582,28) 
 
  1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o  superiore
a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non  sottoposti  a  vincolo
cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del  titolare  o
del suo avente causa e su deposito dei titoli  stessi.  Si  prescinde
dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i
suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente  alla
riscossione del capitale. (R). 
  2. Qualora i titoli siano intestati ad enti  o  societa'  oppure  a
persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita'  dei  propri
beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda  del  titolare,  o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L). 
  3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della  firma
qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante: 
    a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; 
    b) scrittura privata con firma autenticata da notaio; 
    c)  dichiarazione  resa  presso  la   Direzione   o   presso   un
    dipartimento provinciale del Tesoro. (L). 
  4. Il capitale dei titoli  nominativi  e  di  quelli  sottoposti  a
vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a  cinque  milioni
di lire (euro 2.582,28), e'  rimborsato  previa  presentazione  della
documentazione di cui al comma 3  e,  in  base  all'articolo  56,  su
presentazione  di  apposita   dichiarazione   di   un   intermediario
finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e
vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R). 
  5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste alla Direzione o,  fuori  dalla  sua  sede,  ai  dipartimenti
provinciali del Ministero. (L). 
  6. Il presente articolo si applica anche qualora  sia  previsto  il
pagamento di premi. (L).