Art. 61. (L)
                        Documenti integrativi

  1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la
    condizione  degli  aventi  diritto  alla successione, deve essere
    presentata  una  nuova  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
    notorieta'. (L).
  2. La  Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere
    della   pretura   nella   cui   giurisdizione  si  e'  aperta  la
    successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino
    annotati  nel  registro delle successioni e se e quali testamenti
    siano  stati  comunicati  alla  pretura  medesima. Puo' chiedere,
    inoltre,  un  certificato,  rilasciato  dal  sindaco del luogo di
    apertura  della successione in base alle risultanze anagrafiche e
    ad  informazioni  assunte, per accertare lo stato di famiglia del
    defunto. (L).