Art. 61. (L) Documenti integrativi 1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L). 2. La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).