Art. 62. (L)
                    Successione aperta all'estero

  1. Se  la  successione  del  titolare  si sia aperta all'estero, il
    diritto  a  succedere  si  prova  con  i documenti indicati negli
    articoli  60  e  61.  In  tal  caso, la dichiarazione sostitutiva
    dell'atto  di  notorieta'  puo' essere formata innanzi al console
    italiano   o  sostituita  da  equivalente  documento  probatorio,
    redatto ai termini della legge del luogo. (L).
  2. Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli
    articoli  precedenti  siano  presentate  da cittadini dell'Unione
    europea,   si  applicano  le  stesse  modalita'  previste  per  i
    cittadini italiani. (L).
  3. Qualora  si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
    successione  deve essere fornita con i documenti prescritti dalla
    legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con
    quelli  della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai
    documenti  medesimi,  la  Direzione  puo' chiedere un certificato
    dell'autorita'  consolare,  che  attesti la regolarita' formale e
    sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).