Art. 63. (L)
                      Provvedimento giudiziale

  1. In  sostituzione  dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
    puo'  essere  prodotto  un decreto, emesso in camera di consiglio
    dal  tribunale  del  luogo di apertura della successione, con cui
    espressamente  si  attribuiscano  i  titoli  a  chi  di  ragione,
    determinando,  qualora  piu'  siano  gli assegnatari, la quota di
    ciascuno.  Nel  caso  di  successione  apertasi all'estero, detto
    decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
  2. La  Direzione  puo'  chiedere  direttamente  all'amministrazione
    giudiziaria  che  la  prova  della  successione sia fornita nella
    forma  indicata  nel  comma  1,  quando sull'operazione domandata
    sorgano  dubbi  che  la  Direzione  stessa  ritenga  di non poter
    risolvere. (L).