Art. 63. (L) Provvedimento giudiziale 1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L). 2. La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).