Art. 64. (L)
                  Successione di eredi del titolare

  1. Se,  oltre  al  titolare,  sia  deceduto  alcuno degli eredi, la
    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'  indicata
    nell'articolo  60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni
    si  siano  aperte  nello  stesso  circondario; in caso contrario,
    occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
  2. Qualora  le  successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
    tribunali  diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere
    emesso  dal  tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle
    successioni.  Occorre  il decreto della Corte di appello di Roma,
    se  alcuna  delle  successioni  si sia aperta all'estero. In ogni
    caso,  sia  il  tribunale  che  la Corte di appello devono tenere
    conto  di  tutti  i  passaggi  verificatisi  a  causa delle varie
    successioni. (L).