Art. 65. (L)
                          Legato di specie

  1. Il  legatario  puo'  ottenere,  senza  intervento dell'erede, il
    rimborso  di  titoli  nominativi,  di  importo pari o superiore a
    cinque  milioni  di  lire  (euro  2.582,28)  che  gli siano stati
    espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli
    stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
  2. Nel  caso  pero'  di  smarrimento, sottrazione o distruzione dei
    titoli,  il  legatario  non  puo'  essere  ammesso ad esperire la
    procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente
    in possesso di essi. (L).