Art. 66. (L-R)
                    Successione dell'avente causa

  1. Se  il  capitale  da rimborsare e' di importo pari o superiore a
    cinque  milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli
    si  applicano  anche  nei  casi  in  cui si tratti di successione
    dell'avente  causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia
    comunque   diritti   sulle   iscrizioni  oggetto  dell'operazione
    richiesta,  nonche'  nei  casi di svincolo di iscrizioni divenute
    libere  per  effetto  delle leggi abolitive dei relativi vincoli.
    (L-R).