Art. 68. (L)
                         Titoli al portatore

  1. I  titoli  al  portatore  sono  a  rischio  e pericolo di chi li
    possiede. (L).
  2. Non  si  rilasciano  duplicati o altri documenti equipollenti di
    titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi
    abbia  denunciato  alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che
    nel   territorio  nazionale,  o  all'estero,  hanno  facolta'  di
    ricevere   domande  per  operazioni  su  titoli  di  Stato  o  di
    provvedere  al  pagamento  degli  interessi,  lo  smarrimento, la
    sottrazione  o  la distruzione di un titolo di debito pubblico al
    portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima
    del  decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga
    prestata   garanzia   fidejussoria   a  favore  della  Direzione,
    chiederne  il  pagamento,  con  apposita istanza da far pervenire
    entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
  3. Qualora  sia  decorso  il  termine di prescrizione, senza che il
    titolo  risulti  rimborsato,  il  termine  per  la  presentazione
    dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
  4. In  tale  caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
    cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati
    al tasso legale vigente. (L) -
  5. In   nessun   caso   sono   ammessi  sequestri,  impedimenti  od
    opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
  6. L'amministrazione  di cui al comma 2 riconosce come proprietario
    dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore
    di essi. (L).