Art. 69. (L)
                Opposizione su iscrizioni nominative

  1. Le  iscrizioni  nominative sono soggette ad opposizione nei casi
    di:
    a)   smarrimento,   sottrazione   o   distruzione   del  relativo
    certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
    b) controversia sul diritto a succedere;
    c) fallimento del titolare;
    d)  controversia  od  esecuzione  per  effetto della ipoteca o di
    altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative
    possono  essere  soggette  a sequestro, impedimento od esecuzione
    forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o
    di   vincolo   a   favore   dello   Stato   o   delle   pubbliche
    amministrazioni,  le  opposizioni di cui alle lettere b), c) e d)
    non   hanno   efficacia   se   non  siano  state  preventivamente
    autorizzate  con provvedimento giudiziale direttamente notificato
    alla Direzione. (L).
  2. L'opposizione  di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto
    dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al
    quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
  3. La   Direzione   prende   nota  negli  appositi  registri  delle
    opposizioni  sulle  iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con
    le forme previsti dal presente testo unico. (L).