Art. 70. (L)
                    Perdita di titoli nominativi

  1. Nel  caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
    nominativo,  l'intestatario  o l'avente diritto puo' ottenerne il
    rimborso,  se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione,
    se  appartenente  ad  un  prestito  vigente, presentando apposita
    denunzia,   con   firma  autenticata,  ove  occorra  regolarmente
    documentata,   nella   quale,  se  trattasi  di  persona  fisica,
    espressamente  dichiari,  tra l'altro, sotto la propria personale
    responsabilita',  che  il titolo smarrito, sottratto o distrutto,
    non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di
    tramutamento  al  portatore  con delega a terzi per il ritiro dei
    nuovi  titoli,  e  che  il  titolo  stesso non era stato comunque
    ceduto o trasferito a terzi. (L).
  2. La  Direzione  fa  pubblicare  avviso nella Gazzetta Ufficiale e
    dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali
    aperti   al   pubblico  della  competente  sezione  di  tesoreria
    provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone
    il rimborso o la dematerializzazione. (L).