Art. 73. (L)
                   Comunicazione al giudice penale

  1. Qualora  i  titoli siano presentati posteriormente alla notifica
    del  provvedimento  di sequestro la Direzione si limita, nel solo
    interesse  della  giustizia  penale  ad  informare  la competente
    autorita'  senza  tuttavia  sospendere l'operazione richiesta sui
    titoli stessi. (L).