Art. 75. (L)
                   Rifiuto di eseguire operazioni

  1. Nel  caso  in  cui  la  Direzione  si  rifiuti  di  eseguire una
    operazione  di  rimborso,  la  parte  richiedente  puo'  adire il
    tribunale  civile  del luogo del suo domicilio, il quale provvede
    con  decreto  pronunziato  in  camera  di  consiglio,  sentiti il
    pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte.
    (L).
  2. Il  tribunale,  se  non  ritenga  sufficientemente  giustificata
    l'istanza  puo'  ordinare  che  siano  chiamate  le parti, che si
    presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio,
    e  puo'  anche  ordinare  pubblicazioni  o disporre la esecuzione
    dell'operazione con speciali cautele. (L).
  3. Contro  il  provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in
    appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse
    forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).