Art. 76. (L)
                      Revoca tacita del mandato

  1. Salva  dichiarazione  contraria,  il  mandato  a  richiedere  il
    rimborso  di  titoli o pagamento di interessi s'intende revocato,
    senza  necessita'  di  comunicazione  della revoca al mandatario,
    quando  il  mandante  deleghi  alla operazione o alla riscossione
    persona  diversa  da  quella  precedentemente  incaricata  ovvero
    dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
  2. In  ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui
    quali  l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito
    di   essi,   rilasciata   dalla   Direzione  o  dal  dipartimento
    provinciale del Tesoro. (L).