Art. 78. (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli 1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L). 2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L). 3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).
Nota all'art. 78: - Il testo dell'art. 142 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca), come, da ultimo, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e' il seguente: «Art. 142 (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920; legge 5 luglio 1908, n. 388). - E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti. I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.».