Art. 78. (L)
        Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

  1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
    qualsiasi  scopo,  di  qualunque  genere  di  stampati imitanti o
    simulanti,  in  tutto  o  in  parte,  qualunque  titolo di debito
    pubblico. (L).
  2. Le   contravvenzioni   sono   punite   con  l'ammenda  comminata
    dall'articolo  142  del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli
    istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
  3. Gli  stampati  e  i materiali relativi, a chiunque appartengano,
    devono essere confiscati e distrutti. (L).
 
          Nota all'art. 78:
              -  Il  testo  dell'art. 142 del regio decreto 28 aprile
          1910,  n.  204  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
          sugli  istituti  di  emissione  e  sulla  circolazione  dei
          biglietti  di banca), come, da ultimo, modificato dall'art.
          4  del  decreto  legislativo  10 marzo  1998,  n. 43, e' il
          seguente:
              «Art.  142  (Art.  30,  legge  30 aprile 1874, n. 1920;
          legge   5 luglio   1908,   n.   388).   -  E'  proibita  la
          fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi
          scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti
          o  simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i
          biglietti  di  banca,  sotto  comminatoria  di una sanzione
          amministrativa  da  lire  10.000 a lire 100.000 a carico di
          coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
              Gli  stampati  e  le  lastre  relative  saranno  sempre
          confiscati,  a  chiunque  appartengano,  e  dovranno essere
          distrutti.
              I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti
          dalle  disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento
          alle banconote in Euro.».